Il 15 luglio 2020, alle ore 9 e 45, a Roma, si terranno le discussioni degli Avv.ti Francesco Liguori e Valentina Savastano dei ricorsi proposti da cittadini italo-brasiliani avverso i provvedimenti delle Autorità Consolari dislocate in Germania e in Brasile. Si tratta del giudizio cautelare di Elonia Centenaro da Silva, sull’annullamento del decreto del Console di Curitiba n. 1 del 12.02.2020 di rilascio del passaporto, nella parte in cui ha imposto una limitazione temporale di un anno e territoriale ai soli paesi dell’Unione Europea. L’altro ricorso, proposto dal Sig. Alves De Medeiros Reginaldo, riguarda il rigetto della richiesta di passaporto e l’accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso di Diego Bett concerne il giudizio di merito di diniego della richiesta del titolo di circolazione. Tutta la querelle giudiziaria penal-amministrativa dei provvedimenti consolari, prontamente impugnati dai ricorrenti, si fonda sul parere negativo della Questura di Siracusa a causa del processo penale in danno del titolare di un’Agenzia di disbrigo pratiche, Cleber Zanatta, condannato in primo grado dal Tribunale di Siracusa per corruzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata dall’uso di documento contraffatto ed al fine di lucro. Gli Avv.ti Liguori e Savastano hanno chiarito nei motivi di ricorso che il requisito di legittimazione – qualità di cittadino italiano – è valido e sussistente. Non consta alcun avvio del procedimento di revoca della cittadinanza ai ricorrenti. Alcun procedimento penale risulta a carico dei Sig.ri Centenaro Da Silva, De Medeiros e Bett, relativamente alle pratiche per l’acquisto della cittadinanza, né si ha notizia di avviso di conclusione indagini ai sensi dell’art. 415 bis del codice di procedura penale o di secretazione della documentazione (sequestro). La documentazione posta alla base della concessione della cittadinanza dei deducenti possiede certificazione (apostille) che dà pieno valore giuridico e ne attesta l’autenticità come proveniente dal pubblico ufficiale estero che l’ha redatta, né alcuno ha mai messo in discussione tale circostanza. Ed ancora, l’Amministrazione procedente non ha mai ventilato l’esistenza di alcuna causa ostativa tra quelle tassativamente previste dalla normativa di settore, idonea a limitare o ad inibire il rilascio del titolo di circolazione. Il mero richiamo ad un procedimento penale a carico di Zanatta, i cui ricorrenti si sono avvalsi unicamente per formalità procedimentali e giammai per la redazione dei documenti preordinati alla richiesta di cittadinanza poi assentita, non integra valido presupposto per negare il passaporto. I principi di proporzionalità e di ragionevolezza, anche di derivazione europea, esigono un giusto e doveroso contemperamento tra interesse pubblico alla verifica dei titoli e l’interesse privato alla libera circolazione. In conclusione, il Giudice Penale del Tribunale di Siracusa nella sentenza “Zanatta” non ha escluso che tra alcune delle pratiche relative all’acquisto della cittadinanza collegabili all’imputato siano perfettamente legittime, in quanto formate da documenti autentici. Non resta che attendere il 15 luglio per sapere l’esito di questa triplice vicenda processuale.
Altri articoli di questo autore:
Se vuoi essere tempestivamente aggiornato su quello che succede a Salerno e provincia, la pagina facebook di Salerno in Web pubblica minuto per minuto notizie fresche sulla tua home.