A tre giornate dalla fine della regular season del campionato regionale di Promozione, il girone D rischia un epilogo fuori campo. Il big match dello scorso week-end tra Rocchese e Città di Campagna, terminato 0-0, non si è esaurito sul manto sintetico del "Ravaschieri" ma rischia di trascinarsi la coda nelle aule giudiziarie. La formazione granata effettua, nei tempi previsti, reclamo per la presunta posizione irregolare dell'attaccante Ciro De Luca, reo secondo il club di patron Orilio di aver indossato quattro maglie (al cospetto delle tre consentite) nella stagione 2024/25. Il giudice sportivo in prima istanza lo respinge. "A parere di questo giudice, infatti, quella che viene erroneamente considerata come "prima maglia" dalla società ricorrente, ovvero la permanenza del De Luca fra i tesserati della società Pro Sangiorgese, rappresenta la prosecuzione di un precedente tesseramento che si è automaticamente concretizzato all'esito della riforma dello sport che ha impattato anche sulle NOIF. - si legge nel comunicato (al seguente LINK il dispositivo integrale) - L'automatico prolungamento del vincolo del De Luca Ciro con la società Pro Sangiorgese, non è dipeso dalla volontà delle parti è, in buona sostanza, una sorta di "tesseramento tecnico" che si è verificato ex legge per la modifica delle NOIF. Questo tesseramento, pertanto, per questo giudice non ha valore ai fini dei tre tesseramenti previsti dall'art. 95 co. 2 NOIF per la stagione sportiva 2024 - 2025".
Il testo del comunicato prosegue: "In questi termini cfr. la decisione n. 209 della Corte Sportiva d'Appello2022 - 2023 con la quale la Corte, pronunciandosi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, verificatosi nel Campionato Nazionale di Serie D, nel ricostruire i movimenti e lo storico di un calciatore per il quale si segnalava il tesseramento per numero quattro società in violazione, quindi, del dettato dell'art. 95 co. 2 NOIF riteneva di dover annullare la decisione assunta dal Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso proposto. La Corte specificava che uno dei presunti quattro tesseramenti era in realtà un tesseramento cosiddetto "tecnico" che, ai sensi dell'articolo 5.2 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, avendo finalità diverse dall'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non può essere considerato ai fini del divieto di cui all'articolo 95 co. 2 NOIF. Delibera pertanto di rigettare il ricorso proposto dalla società Città di Campagna e, per l'effetto, confermare il risultato di 0 - 0 acquisito sul TDG; di confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale". Rimangono così 3 i tesseramenti fattuali di De Luca: San Vito Positano, Sanseverinese e Rocchese.
Il Città di Campagna ha così diffuso una nota esprimendo la propria posizione: "In seguito al ricorso presentato dopo la gara di domenica 23-03-2025 contro la Rocchese che ha schierato in campo il calciatore Ciro De Luca, nonostante un chiaro illecito scaturito dal quarto tesseramento attivo nell'anno sportivo in corso e visto rigettato il ricorso, la società ASD Cittá di Campagna ha presentato appello. Pertanto: "La società è convocata il giorno 28.03.2025 alle ore 11.30 presso gli uffici del C.R. Campania in Via G. Porzio Centro Direzionale 2 Isola G2 80143 Napoli (2° Piano), per audizione del reclamo avverso C.U. N. 32/GST del 25/03/2025". Certi di conseguire un meritato risultato etico e morale per via giudiziale, siamo già pronti, qualora anche in secondo grado dovessero respingere il ricorso a presentare appello in cassazione, dove faremo valere, anche oltre regione, quanto è previsto dal regolamento sportivo FIGC".
Immediata la controreplica della Rocchese: "Alla luce delle recenti dichiarazioni diffuse sui media da parte dell'ASD Città di Campagna, riteniamo doveroso precisare alcuni aspetti fondamentali. La Rocchese è una società sportiva fondata su principi solidi di moralità ed etica, valori che rappresentano la nostra identità e che vanno ben oltre il mero risultato sportivo. Il nostro impegno quotidiano è volto a promuovere la lealtà, il rispetto delle regole e la passione per il calcio, elementi imprescindibili che guidano ogni nostra decisione e azione. Desideriamo inoltre sottolineare che "l'illecito tesseramento" di cui siamo stati accusati non è stato riconosciuto tale dalla giustizia sportiva di primo grado, che si è pronunciata in merito per ben due volte. Questo evidenzia come il nostro operato sia sempre stato condotto nel pieno rispetto delle normative vigenti e dell'essenza stessa dello sport. Troviamo inopportuno e poco conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva attribuire giudizi di immoralità ed eticità discutibile a situazioni che competono esclusivamente alla giustizia sportiva. È questa, infatti, l'unica autorità preposta a valutare i fatti e ad esprimere verdetti, nel rispetto dei principi del diritto sportivo. Proprio per questa ragione, restiamo sereni e fiduciosi nel percorso intrapreso e, qualora le decisioni di primo grado dovessero essere rivalutate e modificate, accetteremo qualsiasi esito con lo stesso spirito di rispetto e sportività che ci ha sempre contraddistinti".
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